1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Torino e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.