Art. 6.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura - ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Torino e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo.

 

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      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo a decorrere dalla data del loro insediamento.
      3. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.